FAQ

Domande frequenti

Il regime forfettario è stato introdotto con la legge n.190/2014, divenendo il regime naturale per le persone fisiche titolari di partita Iva (imprenditori e professionisti), ed ha subito sostanziali modifiche a far data dall’01.01.2016.

Possono accedere al regime forfettario sia gli esercenti attività di impresa, sia i soggetti che esercitano attività professionale, a patto che non rientrino nelle cause ostative previste dalla legge.

Il regime è applicabile se, con riferimento all’anno precedente, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro;
  • Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:  lavoro accessorio; lavoratori dipendenti; collaboratori; utili erogati agli associati con apporto costituito di solo lavoro; somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

I contribuenti che si avvalgono di questo regime possono beneficiare delle seguenti semplificazioni:

  • esonero dalla tenuta dei registri contabili;
  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
  • esonero dalle liquidazioni Iva, versamenti Iva, dichiarazioni Iva;
  • esonero dagli ISA;
  • esonero dall’applicazione della ritenuta di acconto Irpef;
  • esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  • esonero dalla comunicazione trimestrale Iva.

 I contribuenti forfettari sono tenuti alla:

  • conservazione e numerazione delle fatture ricevute e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • indicazione della specifica dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art.1 comma 58-59, della legge di stabilità 2015 (legge190/2014) e non soggetta a ritenuta d’acconto”;
  • integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta;
  • versamento dell’Iva entro il 16 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione, per il debito di cui al punto sopra;
  • applicazione dell’imposta di bollo di € 2,00 sulle fatture emesse, in presenza di importi superiori ad € 77,47.

A partire dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario hanno l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Per le sole fatture emesse per prestazioni sanitarie verso pazienti privati resta vigente l’obbligo dell’emissione in formato cartaceo (ex DL 30/12/2023 n. 215). 

I forfetari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi/compensi incassati nell’anno d’imposta determinate percentuali di redditività. Dal reddito possono essere dedotti i contributi previdenziali versati nell’anno, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori familiari fiscalmente a carico. L’imposta sostitutiva applicata è pari al:

  • 5% per i primi 5 anni d’imposta ai cosiddetti forfetari start-up (nuove attività);
  • 15% a partire dal sesto anno d’imposta o per le attività già esistenti.

 

In caso di superamento del limite di ricavi/compensi pari a euro 85.000 ma entro la soglia di euro 100.000 è possibile mantenere il regime forfettario nell’anno in cui il limite di euro 85.000 è stato superato e solamente dall’anno successivo al superamento del limite di euro 85.000 scatta il passaggio al regime ordinario/semplificato. 

Invece, nel caso di superamento del limite di ricavi/compensi pari a euro 100.000 la fuoriuscita dal regime forfettario scatta dal momento del superamento di tale soglia. In quest’ultimo caso verrà applicata l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia limite di euro 100.000.

In assenza di altre tipologie di reddito assoggettate ad irpef, la sola presenza del reddito in regime forfettario, non consente la possibilità di detrarre le spese sanitarie, nonché tutte quelle spese previste dalla legge (es: veterinarie, asilo, ristrutturazione, interessi su mutui, premi per polizze sulla vita ecc). Tale limitazione è dovuta al fatto che l’imposta applicata è “sostitutiva” dell’ irpef, ed prevede un’aliquota di vantaggio.

E’ possibile accedere al regime forfettario a patto che, nell’anno precedente, il reddito da lavoro dipendente e assimilati, non ecceda l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

La risposta è negativa. Il possesso di partecipazioni in società di persone costituisce causa ostativa all’accesso al regime forfettario

E’ possibile accedere al regime forfettario, a patto che la partecipazione nella società di capitali non comporti il controllo, diretto o indiretto, di una società che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dall’imprenditore/professionista.