Modifiche al Regime forfettario – Incremento del limite a 85.000 euro di fatturato (Legge di bilancio 2023 n. 197)

La Legge di bilancio 2023 n. 197 ha incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi pr l'accesso e la permanenza nel regime forfettario.

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto importanti novità in vigore a decorrere dall’1.1.2023. Sono stati previsti:

  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Quindi il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

Viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di euro 100.000.

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