Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” ex L. 178/2020, salvo modifiche normative, è ormai al capolinea, considerando il termine del 31 dicembre 2022.
Tale agevolazione è l’unica che può essere fruita dagli esercenti arti e professioni, mentre le imprese potranno continuare a beneficiare, in presenza delle specifiche condizioni richieste, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0”.
Qualora sia stata posta in essere la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2021, per gli investimenti in beni strumentali ordinari nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2022, è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 10% (calcolato sul prezzo di acquisto al netto dell’iva), nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.
Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta invece nella misura del 6% del costo, fermo restando i suddetti limiti.
Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione” prevista dalla normativa.

