Industria 4.0

L'investimento in beni industria 4.0 entro il 31 dicembre 2022 comporta vantaggi fiscali che possono consentire notevoli risparmi per l'impresa.

La L. n. 178/2020 prevede per l’impresa la possibilità di maturare un credito di imposta, se la stessa investe nei cosiddetti “beni industria 4.0”. Tali beni possono essere materiali (Allegato A legge 232/2016) o immateriali (Allegato B legge 232/2016).

BENI MATERIALI (ALLEGATO A)

Se il bene oggetto dell’investimento rientra in questo elenco, il credito di imposta sarà pari al 40% del valore del bene (per investimenti fino a 2,5 mln) a patto che l’impresa accetti l’ordine e paghi un acconto del 20%  entro il 31/12/2022 e a patto che il bene venga consegnato entro il 30/06/2023. Nel caso in cui invece l’investimento venisse effettuato nel 2023 senza pagamento di acconto entro il 31/12/2022, il credito di imposta spettante si ridurrebbe al 20% del valore del bene. 

BENI IMMATERIALI (ALLEGATO B)

Se il bene oggetto dell’investimento rientra in questo elenco, il credito di imposta sarà pari al 50% del valore del bene a patto che l’impresa accetti l’ordine e paghi un acconto del 20% entro il 31/12/2022 e a patto che il bene venga consegnato entro il 30/06/2023. Nel caso in cui invece l’investimento venisse effettuato nel 2023 senza pagamento di acconto entro il 31/12/2022, il credito di imposte spettante di ridurrebbe al 20% del valore del bene. 

Al fine di poter usufruire di questa agevolazione sono previsti alcuni obblighi documentali riepilogati di seguito:

1) Dicitura in fattura: occorre riportare in fattura il riferimento normativo;

2) Perizia tecnica asseverata: l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche per essere incluso nell’elenco A o B e che è stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. 

La norma prevede l’obbligo di perizia in caso di beni 4.0 di costo superiore a 300.000 euro; in alternativa occorre una dichiarazione del legale rappresentante.

Il credito d’imposta maturato può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di interconnessione. 

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